Art. 5 · Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni
Capo I

Art. 5

5 / 34

Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni

In vigore dal 11 apr 2014
1. All' del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo le parole: "Allegato XII" sono inserite le seguenti: "alla Parte Seconda"; b) il comma 1-ter è sostituito dal seguente: "1-ter. Le condizioni e le misure supplementari di cui al comma 1-bis sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattuordecies.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;46#art-5