Art. 33 · Disposizioni finanziarie
Capo II

Art. 33

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Disposizioni finanziarie

In vigore dal 11 apr 2014
1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 3. Il decreto di cui al comma 3-bis dell' del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, come introdotto dall', comma 1, lettera a), è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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