Art. 24 · Modifiche all'articolo 275 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni
Capo I

Art. 24

24 / 34

Modifiche all'articolo 275 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni

In vigore dal 11 apr 2014
1. All'articolo 275, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le disposizioni previste dal presente articolo per gli stabilimenti si intendono riferite anche alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale. L'Allegato III alla Parte Quinta indica i casi in cui le attività degli stabilimenti esistenti di cui al comma 8 sono soggette a valori limite e prescrizioni speciali."; b) al comma 4, le parole: "una domanda di autorizzazione dello stabilimento in conformità all'articolo 269 e a quanto previsto al presente articolo e all'Allegato III alla Parte Quinta oppure, ricorrendone i presupposti, una domanda di adesione all'autorizzazione generale di cui all'articolo 272, comma 3." sono sostituite dalle seguenti: "una domanda di autorizzazione dello stabilimento ai sensi dell'articolo 269 o, ricorrendone i presupposti, una domanda di adesione ai sensi dell'articolo 272, comma 3, o una domanda di autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 29-ter, in conformità a quanto previsto al presente articolo e all'Allegato III alla Parte Quinta."; c) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Sono inoltre previste le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni di COV durante le operazioni di avviamento e di arresto. Le autorizzazioni, incluse quelle rilasciate in sede di rinnovo ai sensi dell'articolo 281, assicurano che tali valori limite e prescrizioni si applichino a tutte le attività di cui al comma 2 e che i valori limite e le prescrizioni di cui all'ultimo periodo del comma 2 si possano applicare soltanto alle attività degli stabilimenti esistenti."; d) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Si considerano esistenti, ai fini del presente articolo, gli stabilimenti che al 1° aprile 2001 erano in esercizio in base agli atti autorizzativi all'epoca previsti o per i quali è stata presentata una domanda completa di autorizzazione prima di tale data ove lo stabilimento sia stato messo in funzione entro il 1° aprile 2002. Si considerano nuovi gli altri stabilimenti. Ai fini dell'applicazione degli articoli 270, 271 e 281 gli stabilimenti previsti dal presente articolo, escluse le installazioni sottoposte ad autorizzazione integrata ambientale, si considerano anteriori al 1988, anteriori al 2006 e nuovi sulla base delle definizioni previste dall'articolo 268."; e) il comma 11 è sostituito dal seguente: "11. In caso di modifiche sostanziali di attività svolte negli stabilimenti esistenti l'autorizzazione dispone che le attività oggetto di modifica sostanziale: a) siano soggette alle prescrizioni relative alle attività degli stabilimenti nuovi; b) siano soggette alle prescrizioni relative alle attività degli stabilimenti esistenti se le emissioni totali di tutte le attività svolte nello stabilimento non superano quelle che si producono in caso di applicazione della lettera a)."; f) il comma 12 è sostituito dal seguente: "12. Se il gestore comprova all'autorità competente che, pur utilizzando la migliore tecnica disponibile, non è possibile, per uno specifico stabilimento, rispettare il valore limite per le emissioni diffuse, tale autorità può autorizzare deroghe a detto valore limite, purchè ciò non comporti rischi per la salute umana o per l'ambiente e purchè le migliori tecniche disponibili siano comunque applicate."; g) al comma 15 la parola: "luogo" è sostituita dalla seguente: "stabilimento"; h) al comma 18 le parole: "decisione 2007/531/CE del 26 luglio 2007 della Commissione europea." sono sostituite dalle seguenti: "decisione della Commissione europea 2010/681/UE del 9 novembre 2010."; i) dopo il comma 18 è inserito il seguente: "18-bis. Con apposito decreto, da adottare ai sensi dell'articolo 281, comma 6, si provvede ad inserire all'Allegato III alla Parte Quinta una specifica disciplina delle attività di relazione e di comunicazione alla Commissione europea in merito all'applicazione del presente articolo, in conformità ai provvedimenti comunitari di attuazione dell'articolo 72 della direttiva 2010/75/UE. Il comma 18 non trova applicazione a decorrere dalla data prevista dal predetto decreto.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;46#art-24