Art. 2 · Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni
Capo I

Art. 2

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Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni

In vigore dal 11 apr 2014
1. All' del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 13, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) le installazioni che svolgono attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda;"; b) i commi 14 e 15 sono sostituiti dai seguenti: "14. Per le attività di smaltimento o di recupero di rifiuti svolte nelle installazioni di cui all', comma 13, anche qualora costituiscano solo una parte delle attività svolte nell'installazione, l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29-quater, comma 11, costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall'articolo 208. 15. Per le installazioni di cui alla lettera a) del comma 13, nonché per le loro modifiche sostanziali, l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata nel rispetto della disciplina di cui al presente decreto e dei termini di cui all'articolo 29-quater, comma 10."; c) al comma 16 la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, ricuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente;"; d) al comma 16 la lettera f) è sostituita dalla seguente: "f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies.".
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