Capo I
Art. 19
19 / 34Modifiche all'articolo 268 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni
In vigore dal 11 apr 2014
1. All'articolo 268, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) emissione in atmosfera: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico e, per le attività di cui all'articolo 275, qualsiasi scarico, diretto o indiretto, di COV nell'ambiente;";
b) la lettera m-bis) è sostituita dalla seguente:
"m-bis) modifica sostanziale: modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente; per gli impianti di cui all'articolo 273 si applica la definizione prevista dall', comma 1, lettera l-bis); per le attività di cui all'articolo 275 si applicano le definizioni previste ai commi 21e 22 di tale articolo;";
c) la lettera n) è sostituita dalla seguente:
"n) gestore: la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate nel presente decreto; per gli impianti di cui all'articolo 273 e per le attività di cui all'articolo 275 si applica la definizione prevista all', comma 1, lettera r-bis);";
d) la lettera o) è sostituita dalla seguente:
"o) autorità competente: la regione o la provincia autonoma o la diversa autorità indicata dalla legge regionale quale autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni e all'adozione degli altri provvedimenti previsti dal presente titolo; per gli stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale e per gli adempimenti a questa connessi, l'autorità competente è quella che rilascia tale autorizzazione;";
e) la lettera p) è sostituita dalla seguente:
"p) autorità competente per il controllo: l'autorità a cui la legge regionale attribuisce il compito di eseguire in via ordinaria i controlli circa il rispetto dell'autorizzazione e delle disposizioni del presente titolo, ferme restando le competenze degli organi di polizia giudiziaria; in caso di stabilimenti soggetti ad autorizzazione alle emissioni tale autorità coincide, salvo diversa indicazione della legge regionale, con quella di cui alla lettera o); per stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale e per i controlli a questa connessi, l'autorità competente per il controllo è quella prevista dalla normativa che disciplina tale autorizzazione;"
f) alla lettera aa) è aggiunto, in fine il seguente periodo:
"Per gli impianti di cui all'articolo 273 e per le attività di cui all'articolo 275 si applica la definizione prevista all', comma 1, lettera l-ter).";
g) dopo la lettera aa) è inserita la seguente:
"aa-bis) ore operative: il tempo, espresso in ore, durante il quale un grande impianto di combustione è, in tutto o in parte, è in esercizio e produce emissioni in atmosfera, esclusi i periodi di avviamento e di arresto.";
h) la lettera gg) è sostituita dalla seguente:
"gg) grande impianto di combustione: impianto di combustione di potenza termica nominale non inferiore a 50MW. Un grande impianto di combustione è classificato come:
1) anteriore al 2013: il grande impianto di combustione che ha ottenuto un'autorizzazione prima del 7 gennaio 2013 o per cui è stata presentata una domanda completa di autorizzazione entro tale data, a condizione che sia messo in servizio entro il 7 gennaio 2014;
2) anteriore al 2002: il grande impianto di combustione che ha ottenuto un'autorizzazione prima del 27 novembre 2002 o per cui è stata presentata una domanda completa di autorizzazione prima di tale data, a condizione che sia stato messo in esercizio entro il 27 novembre 2003;
3) nuovo: il grande impianto di combustione che non ricade nella definizione di cui ai numeri 2) e 3);";
i) alla lettera qq) le parole: "al fine di essere alla stessa destinati" sono soppresse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;46#art-19