Art. 18 · Modifiche all'articolo 267 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni
Capo I

Art. 18

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Modifiche all'articolo 267 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni

In vigore dal 11 apr 2014
1. All'articolo 267 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 le parole: "all'articolo 208. I valori limite e le prescrizioni sono stabiliti, per gli impianti di incenerimento e coincenerimento, sulla base del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, e dei piani regionali" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 208 o nell'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis alla Parte Seconda. I valori limite e le prescrizioni sono stabiliti, per gli impianti di incenerimento e coincenerimento sulla base del Titolo III-bis della Parte Quarta e dei piani regionali."; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Resta fermo, per le installazioni sottoposte ad autorizzazione integrata ambientale, quanto previsto al Titolo III-bis della Parte Seconda; per tali installazioni l'autorizzazione alle emissioni prevista dal presente Titolo non è richiesta in quanto sostituita dall'autorizzazione integrata ambientale.".
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