Capo I
Art. 18
18 / 34Modifiche all'articolo 267 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni
In vigore dal 11 apr 2014
1. All'articolo 267 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole: "all'articolo 208. I valori limite e le prescrizioni sono stabiliti, per gli impianti di incenerimento e coincenerimento, sulla base del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, e dei piani regionali" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 208 o nell'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis alla Parte Seconda. I valori limite e le prescrizioni sono stabiliti, per gli impianti di incenerimento e coincenerimento sulla base del Titolo III-bis della Parte Quarta e dei piani regionali.";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Resta fermo, per le installazioni sottoposte ad autorizzazione integrata ambientale, quanto previsto al Titolo III-bis della Parte Seconda; per tali installazioni l'autorizzazione alle emissioni prevista dal presente Titolo non è richiesta in quanto sostituita dall'autorizzazione integrata ambientale.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;46#art-18