Art. 3 · Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230

Art. 3

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Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230

In vigore dal 10 apr 2014
1. Il titolo del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è sostituito dal seguente: «Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili.». 2. Al comma 1-bis dell' del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera b), dopo le parole: «o disattivazione di un impianto nucleare,» sono inserite le seguenti: «nonché di un impianto di gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi,»; b) alla lettera c), dopo le parole: «di un impianto nucleare», sono inserite le seguenti: «o di un'attività o di un impianto connessi alla gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi,». 3. Dopo la lettera c) del comma 1-bis dell' del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono aggiunte le seguenti: «c-bis) impianto di smaltimento: qualsiasi impianto o struttura il cui scopo principale è lo smaltimento dei rifiuti radioattivi; c-ter) gestione dei rifiuti radioattivi: tutte le attività attinenti a raccolta, cernita, manipolazione, pretrattamento, trattamento, condizionamento, stoccaggio o smaltimento dei rifiuti radioattivi, escluso il trasporto al di fuori del sito; c-quater) impianto di gestione dei rifiuti radioattivi: qualsiasi impianto o struttura il cui scopo principale sia la gestione dei rifiuti radioattivi; c-quinquies) combustibile esaurito: combustibile nucleare irraggiato e successivamente rimosso in modo definitivo dal nocciolo di un reattore; il combustibile esaurito può essere considerato una risorsa utilizzabile da ritrattare o può essere destinato allo smaltimento se considerato rifiuto radioattivo; c-sexies) gestione del combustibile esaurito: tutte le attività concernenti la manipolazione, lo stoccaggio, il ritrattamento o lo smaltimento del combustibile esaurito, escluso il trasporto al di fuori del sito; c-septies) impianto di gestione del combustibile esaurito: qualsiasi impianto o struttura il cui scopo principale sia la gestione del combustibile esaurito; c-octies) ritrattamento: un processo o un'operazione intesi ad estrarre materie fissili e fertili dal combustibile esaurito ai fini di un ulteriore uso; c-nonies) stoccaggio: il collocamento di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi in un impianto con l'intenzione di recuperarli successivamente.». 4. Al comma 3 dell' del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) rifiuti radioattivi: qualsiasi materia radioattiva in forma gassosa, liquida o solida, ancorchè contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, per la quale nessun riciclo o utilizzo ulteriore è previsto o preso in considerazione dall'autorità di regolamentazione competente o da una persona giuridica o fisica la cui decisione sia accettata dall'autorità di regolamentazione competente e che sia regolamentata come rifiuto radioattivo dall'autorità di regolamentazione competente;»; b) la lettera n) è sostituita dalla seguente: «n) smaltimento: la collocazione di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito, secondo modalità idonee, in un impianto autorizzato senza intenzione di recuperarli successivamente;». 5. Al comma 2 dell' del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le parole: «presidente dell'ANPA stessa», sono sostituite dalle seguenti: «direttore dell'autorità di regolamentazione competente». 6. Dopo l'articolo 32 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è inserito il seguente: «Art. 32-bis (Specifiche disposizioni sulle spedizioni di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi ai fini dello smaltimento). - 1. I soggetti che esercitano pratiche comportanti la produzione di rifiuti radioattivi sono tenuti allo smaltimento dei rifiuti stessi in impianti autorizzati situati sul territorio nazionale. I rifiuti radioattivi possono essere spediti al di fuori del territorio nazionale a condizione che, all'epoca della spedizione, tra lo Stato italiano e lo Stato di destinazione sia vigente un accordo, per utilizzare un impianto di smaltimento situato in quest'ultimo Stato, che tenga conto dei criteri stabiliti dalla Commissione conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2006/117/Euratom. 2. Prima di una spedizione ad un paese terzo, il Ministero dello sviluppo economico sentita l'autorità di regolamentazione competente, informa la Commissione circa il contenuto dell'accordo di cui al comma 1 precedente e si accerta che: a) il Paese di destinazione abbia concluso un accordo con la Comunità in materia di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi o è parte della convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi ("convenzione congiunta"); b) il Paese di destinazione disponga di programmi per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi con obiettivi indicativi di un elevato livello di sicurezza, equivalenti a quelli stabiliti dalla direttiva 2011/70/Euratom; c) ai fini della spedizione di rifiuti radioattivi, l'impianto di smaltimento nel paese di destinazione sia autorizzato, sia già in esercizio prima della spedizione e sia gestito conformemente ai requisiti previsti nei programmi di gestione e smaltimento dei rifiuti radioattivi del paese di destinazione stesso. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano: a) al rimpatrio di sorgenti sigillate dismesse al fornitore o fabbricante; b) alla spedizione del combustibile esaurito di reattori di ricerca ad un Paese in cui i combustibili di reattori di ricerca sono forniti o fabbricati, tenendo conto degli accordi internazionali applicabili.». 7. L'articolo 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è sostituito dal seguente: «Art. 33 (Nulla osta per installazioni di deposito temporaneo o di impianti di gestione di rifiuti radioattivi ai fini dello smaltimento nell'ambiente). - 1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di dichiarazione di compatibilità ambientale, e fuori dai casi previsti dal Capo VII del presente decreto, la costruzione, o comunque la costituzione, e l'esercizio delle installazioni per il deposito temporaneo o di impianti di gestione, anche ai fini del loro smaltimento nell'ambiente, di rifiuti radioattivi provenienti da altre installazioni, anche proprie, sono soggette a nulla osta preventivo del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, sentite la regione o la provincia autonoma interessata e l'autorità di regolamentazione competente. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, su proposta dell'autorità di regolamentazione competente, sono stabiliti i livelli di radioattività o di concentrazione ed i tipi di rifiuti per cui si applicano le disposizioni del presente articolo, nonché le disposizioni procedurali per il rilascio del nulla osta, in relazione alle diverse tipologie di installazione. Nel decreto può essere prevista, in relazione a tali tipologie, la possibilità di articolare in fasi distinte, compresa quella di disattivazione, il rilascio del nulla osta, nonché di stabilire particolari prescrizioni per ogni fase, ivi incluse le prove e l'esercizio.». 8. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è emanato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 9. Al Capo VII-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica del Capo VII-bis è sostituita dalla seguente: «Sicurezza degli impianti nucleari e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi»; b) al comma 1 dell'articolo 58-bis, dopo la parola: «nucleari», sono inserite le seguenti: «e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi» e al comma 2, lettera a), dell'articolo 58-bis, dopo la parola: «nucleare», sono inserite le seguenti: «o dell'attività di gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito»; c) al comma 1 dell'articolo 58-ter, al primo e al secondo periodo dopo la parola: «nucleare», sono inserite le seguenti: «e di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi»; d) al comma 1 dell'articolo 58-quater, dopo le parole: «sulla sicurezza nucleare», sono inserite le seguenti: «e sulla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi,»; e) dopo il comma 3 dell'articolo 58-quinquies sono aggiunti, in fine, i seguenti: «3-bis. Entro il 23 agosto 2015 e, successivamente, ogni tre anni, sulla base dei dati forniti dall'Autorità di regolamentazione competente, almeno sessanta giorni prima del termine utile, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero per lo sviluppo economico trasmettono alla Commissione europea una relazione sull'attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, tenendo conto dei cicli di riesame previsti dalla Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi ratificata con legge 16 dicembre 2005, n. 282. 3-ter. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'autorità di regolamentazione competente, organizzano ogni dieci anni valutazioni del quadro nazionale, dell'attività dell'autorità di regolamentazione competente, del Programma nazionale di cui all'articolo 11 della direttiva 2011/70/Euratom e della sua attuazione e richiedono su tali temi una verifica inter pares internazionale, al fine di garantire che siano raggiunti elevati standard di sicurezza nella gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. I risultati delle verifiche inter pares sono trasmessi alla Commissione europea e agli altri Stati membri e devono essere resi accessibili al pubblico qualora non confliggano con le informazioni proprietarie e di sicurezza.».
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