Art. 10
10 / 11Abrogazioni
In vigore dal 10 apr 2014
1. Sono abrogati:
a) l'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
b) l'articolo 21, comma 20-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
c) l' e l'articolo 34-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31;
d) l' del decreto legislativo19 ottobre 2011, n. 185;
e) l', commi 99, 101 e 106, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
f) gli della legge 24 dicembre 2003, n. 368.
2. All'allegato A del comma 20 dell'articolo del 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il riferimento all'Agenzia per la sicurezza nucleare è soppresso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 marzo 2014
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Guidi, Ministro dello sviluppo economico
Galletti, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Mogherini, Ministro degli affari esteri
Orlando, Ministro della giustizia
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Alfano, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;45#art-10