Art. 10 · Abrogazioni

Art. 10

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Abrogazioni

In vigore dal 10 apr 2014
1. Sono abrogati: a) l'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99; b) l'articolo 21, comma 20-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; c) l' e l'articolo 34-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31; d) l' del decreto legislativo19 ottobre 2011, n. 185; e) l', commi 99, 101 e 106, della legge 23 agosto 2004, n. 239. f) gli della legge 24 dicembre 2003, n. 368. 2. All'allegato A del comma 20 dell'articolo del 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il riferimento all'Agenzia per la sicurezza nucleare è soppresso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 marzo 2014 NAPOLITANO Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Guidi, Ministro dello sviluppo economico Galletti, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Mogherini, Ministro degli affari esteri Orlando, Ministro della giustizia Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Alfano, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Orlando
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;45#art-10