Art. 9 · Estensione alle SICAF immobiliari delle disposizioni riguardanti i fondi comuni di investimento immobiliare

Art. 9

9 / 16

Estensione alle SICAF immobiliari delle disposizioni riguardanti i fondi comuni di investimento immobiliare

In vigore dal 9 apr 2014
1. Le disposizioni fiscali applicabili ai fondi comuni di investimento immobiliare, contenute negli e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni; nell'articolo 35, comma 10-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; nell', comma 140, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; nell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86; nell'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si intendono riferite anche alle società di investimento a capitale fisso (SICAF) che investono in beni immobili nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche. 2. Alle società di investimento a capitale fisso (SICAF) diverse da quelle immobiliari si applicano le disposizioni di cui all', commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84. 3. Alle società di investimento a capitale fisso (SICAF) si applicano le disposizioni contenute negli del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;44#art-9