Art. 7
7 / 16Modifiche alla parte V, titolo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
In vigore dal 9 apr 2014
1. All'articolo 188 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: 'Sim' o 'società di intermediazione mobiliarè o 'impresa di investimentò; 'Sgr' o 'società di gestione del risparmiò; 'Sicav' o 'società di investimento a capitale variabilè; 'Sicaf' o 'società di investimento a capitale fissò; 'EuVECÀ o 'fondo europeo per il venture capital'; 'EuSEF' o 'fondo europeo per l'imprenditoria socialè; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi o delle attività di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio è vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle imprese di investimento, dalle società di gestione del risparmio, dalle Sicav, dalle Sicaf, dai soggetti abilitati a tenore dei regolamenti (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA), e n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF). Chiunque contravviene al divieto previsto dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentosedici a euro diecimilatrecentoventinove.».
2. All'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e i dipendenti di società o enti abilitati, nonché dei depositari, i quali non osservano le disposizioni previste dagli ; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21; 22; 24, comma 1; 25; 25-bis, commi 1 e 2; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 33, comma 4; 35-bis, comma 6; 35-novies; 35-decies; 36, commi 2, 3 e 4; 37, commi 1, 2 e 3; 39; 40, commi 2, 4 e 5; 40-bis, comma 4; 40-ter, comma 4; 41, commi 2, 3 e 4; 41-bis; 41-ter; 41-quater; 42, commi 1, 3 e 4; 43, commi 2, 3, 4, 7, 8 e 9; 44, commi 1, 2, 3 e 5; 45; 46, commi 1, 3 e 4; 47; 48; 49, commi 3 e 4; 65; 79-bis; 187-novies, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob in base ai medesimi articoli, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dell'articolo 18, commi 1 e 2, e dell'articolo 32-quater, commi 1 e 3, ovvero in caso di esercizio dell'attività di consulente finanziario, di promotore finanziario o di gestore di portali in assenza dell'iscrizione negli albi o nel registro di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis, 31 e 50-quinquies.»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate al comma 1, le sanzioni ivi previste si applicano anche in caso di inosservanza delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli del regolamento UE n. 1095/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'AESFEM direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento.»;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si applica ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti:
a) dei gestori dei fondi europei per il venture capital (EuVECA), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli del regolamento (UE) n. 345/2013 e delle relative disposizioni attuative;
b) dei gestori dei fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli , del regolamento (UE) n. 346/2013 e delle relative disposizioni attuative.»;
d) al comma 3 le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 2-bis».
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