Art. 3 · Modifiche alla parte II, titolo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Art. 3

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Modifiche alla parte II, titolo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

In vigore dal 9 apr 2014
1. All'articolo 22 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, le parole: «società di gestione armonizzata» sono sostituite dalle seguenti: «società di gestione UE»; b) al comma 3, primo e secondo periodo, le parole: «società di gestione armonizzata» sono sostituite dalle seguenti: «società di gestione UE». 2. All'articolo 30 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) dalle Sgr, dalle società di gestione UE, dalle Sicav, dalle Sicaf, dai GEFIA UE e non UE, limitatamente alle quote o azioni di Oicr.»; b) al comma 4, primo periodo, le parole: «le società di gestione armonizzate» sono sostituite dalle seguenti: «le società di gestione UE e i GEFIA UE e non UE». 3. L'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente: «1. Per l'offerta fuori sede, le imprese di investimento, le Sgr, le società di gestione UE, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE e non UE, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario e le banche si avvalgono di promotori finanziari. I promotori finanziari di cui si avvalgono le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, le società di gestione UE, i GEFIA UE e non UE, le banche comunitarie ed extracomunitarie, sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle regole di condotta, a una succursale costituita nel territorio della Repubblica.».
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