Art. 3
3 / 16Modifiche alla parte II, titolo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
In vigore dal 9 apr 2014
1. All'articolo 22 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «società di gestione armonizzata» sono sostituite dalle seguenti: «società di gestione UE»;
b) al comma 3, primo e secondo periodo, le parole: «società di gestione armonizzata» sono sostituite dalle seguenti: «società di gestione UE».
2. All'articolo 30 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) dalle Sgr, dalle società di gestione UE, dalle Sicav, dalle Sicaf, dai GEFIA UE e non UE, limitatamente alle quote o azioni di Oicr.»;
b) al comma 4, primo periodo, le parole: «le società di gestione armonizzate» sono sostituite dalle seguenti: «le società di gestione UE e i GEFIA UE e non UE».
3. L'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:
«1. Per l'offerta fuori sede, le imprese di investimento, le Sgr, le società di gestione UE, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE e non UE, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario e le banche si avvalgono di promotori finanziari. I promotori finanziari di cui si avvalgono le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, le società di gestione UE, i GEFIA UE e non UE, le banche comunitarie ed extracomunitarie, sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle regole di condotta, a una succursale costituita nel territorio della Repubblica.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;44#art-3