Art. 15 · Disposizioni finali e transitorie

Art. 15

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Disposizioni finali e transitorie

In vigore dal 21 ago 2014
1. Salvo quanto diversamente stabilito, le disposizioni attuative emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite dal presente decreto continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con le disposizioni della direttiva 2011/61/UE e con le relative misure di esecuzione, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione del presente decreto nelle corrispondenti materie. Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni attuative, emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite dal presente decreto, che continuano ad applicarsi, la Banca d'Italia e la Consob, per il periodo transitorio, conservano tutti i poteri previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Le Sgr che alla data di entrata in vigore del presente decreto gestiscono FIA italiani possono continuare a gestire tali FIA. Entro il 22 luglio 2014 esse adottano tutte le misure necessarie per rispettare le disposizioni di recepimento della direttiva 2011/61/UE e ne danno comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob. Tali società si intendono autorizzate ai sensi della direttiva 2011/61/UE. Le Sgr che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno istituito Oicr per i quali svolgono unicamente l'attività di promozione sono autorizzate a prestare tale attività non oltre il 22 luglio 2014, ovvero, nel caso di Oicr garantiti, entro sei mesi dalla scadenza della garanzia. Entro tale data, ovvero entro sei mesi dalla scadenza della garanzia, le Sgr promotrici, in coordinamento con il gestore, adottano le misure necessarie per rispettare le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificate dal presente decreto e ne danno comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob. 3. I soggetti aventi sede nel territorio della Repubblica diversi dalle Sgr che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, prestano il servizio di gestione collettiva di FIA possono continuare ad esercitarlo. Entro il 22 luglio 2014 essi adottano tutte le misure necessarie per rispettare le disposizioni di recepimento della direttiva 2011/61/UE e presentano domanda di autorizzazione. 4. Gli Oicr italiani riservati a investitori qualificati e gli Oicr italiani speculativi come definiti dal decreto ministeriale del 24 maggio 1999, n. 228, si considerano FIA italiani riservati ai sensi dell', comma 1, lettera m-quater), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative del presente decreto, le quote o azioni degli Oicr previsti dal presente comma potranno essere commercializzate esclusivamente nei confronti di investitori professionali, come definiti dall', comma 1, lettera m-undecies), e delle categorie di investitori individuate ai sensi dell'articolo 39, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificati dal presente decreto. 5. Le Sgr che alla data di entrata in vigore del presente decreto già commercializzano nei confronti di investitori professionali o di investitori al dettaglio FIA italiani, possono continuare a svolgere tale attività. Entro il 22 luglio 2014 adottano tutte le misure necessarie per rispettare le disposizioni di recepimento della direttiva 2011/61/UE. Tali società si considerano abilitate alla commercializzazione in Italia dei predetti FIA, ai sensi degli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificati dal presente decreto. 6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, gli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificati dal presente decreto, non si applicano alla commercializzazione di quote o azioni di FIA italiani o di FIA UE oggetto di un'offerta pubblica quando il relativo prospetto è stato pubblicato in conformità alla direttiva 2003/71/CE e delle disposizioni di attuazione nazionali, prima della data di entrata in vigore del presente decreto. La presente disposizione si applica per il periodo di validità del prospetto. 7. Le Sgr che alla data di entrata in vigore del presente decreto gestiscono fondi che soddisfano i requisiti previsti nei regolamenti (UE) n. 345 e 346 del 2013, ne danno comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob attestando la sussistenza dei requisiti medesimi e fornendo l'elenco degli Stati membri in cui ciascun fondo sarà commercializzato; esse si intendono registrate e possono commercializzare tali fondi ai sensi dei citati regolamenti. 8. Gli altri soggetti diversi dalle Sgr aventi sede nel territorio della Repubblica che, alla data del 22 luglio 2013, prestano il servizio di gestione collettiva di FIA, possono comunicare alla Banca d'Italia e alla Consob l'intenzione di registrarsi ai sensi dei regolamenti (UE) n. 345 e 346 del 2013. La commercializzazione ai sensi dei citati regolamenti è subordinata al rispetto dei requisiti ivi previsti. 9. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione del presente decreto, all'autorizzazione di nuovi gestori italiani e all'istituzione e commercializzazione di nuovi FIA italiani continuano ad applicarsi le disposizioni attuative emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite dal presente decreto. Ai gestori autorizzati o che hanno istituito e commercializzato nuovi FIA ai sensi del presente comma si applica il regime previsto dai commi 2, 4 e 5. 10. I FIA UE la cui offerta in Italia è stata autorizzata prima del 22 luglio 2013 possono continuare ad essere commercializzati in Italia nei confronti degli investitori professionali e degli investitori che possono sottoscrivere le quote dei fondi riservati e speculativi ai sensi del decreto ministeriale del 24 maggio 1999, n. 228; si applica il comma 4, secondo periodo. Entro il 22 luglio 2014 i relativi gestori adottano tutte le misure necessarie per rispettare le disposizioni di recepimento della direttiva 2011/61/UE ed effettuano, per il tramite della competente autorità dello Stato d'origine, la notifica prescritta dall'articolo 43, comma 7, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, una volta ottenuta l'autorizzazione ai sensi della direttiva 2011/61/UE. In mancanza, la commercializzazione è sospesa. 11. I gestori europei di fondi che soddisfano i requisiti previsti nei regolamenti (UE) n. 345 e 346 del 2013, la cui offerta in Italia è stata autorizzata prima del 22 luglio 2013, effettuano, per il tramite della competente autorità dello Stato d'origine, la notifica prescritta dall'articolo 4-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, una volta ottenuta la registrazione ai sensi di citati regolamenti. 12. Alle istanze di autorizzazione relative a FIA UE pendenti alla data del 22 luglio 2013 o presentate successivamente, ai sensi dell'abrogato articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica la procedura di notifica prevista dall'articolo 32 della direttiva 2011/61/UE. I procedimenti relativi alle istanze presentate ai sensi del richiamato articolo 42, comma 5, per i quali non sia ancora stata dichiarata l'estinzione in via amministrativa, sono estinti. 13. Gli articoli 41, comma 2, lettera b), limitatamente all'operatività negli Stati non UE, e 41-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e le relative norme di attuazione, entrano in vigore a decorrere dalla data prevista nell'atto delegato adottato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 6, della direttiva 2011/61/UE. La presente disciplina transitoria si applica anche agli articoli 43 e 44 del predetto decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e alle relative norme di attuazione, limitatamente alle disposizioni concernenti la commercializzazione di FIA non UE da parte di un gestore o la commercializzazione di FIA italiani o UE da parte di un GEFIA non UE. 14. Ai fini del presente articolo, si applicano le definizioni previste dall' del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto. 15. I gestori dei fondi chiusi non riservati esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, i cui regolamenti prevedono che l'assemblea dei partecipanti si pronunci su materie diverse da quelle previste dall'articolo 37, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, non sono tenuti a modificare i regolamenti anzidetti per adeguare le materie oggetto di delibera dell'assemblea a quanto previsto dal citato articolo 37, comma 3. 16. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono l'incarico di depositario adottano tutte le misure necessarie per rispettare gli articoli 48 e 49 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, e le relative disposizioni di attuazione, e ne danno comunicazione alla Banca d'Italia: a) entro il 22 luglio 2014, in relazione a ciascun FIA per il quale è svolto l'incarico di depositario; b) entro il 22 luglio 2015, in relazione a ciascun OICVM per il quale è svolto l'incarico di depositario. 17. Il depositario di ciascun fondo pensione si adegua alle disposizioni previste dall' del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dal presente decreto, entro il 22 luglio 2015. 18. Fino alla data di adeguamento alle disposizioni di cui agli articoli 48 e 49 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, ai soggetti che svolgono l'incarico di depositario si applica la disciplina di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella sua formulazione previgente al presente decreto.

Note all'articolo

  • Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, ha disposto (con l'art. 22, comma 5-decies) che "Il termine del 22 luglio 2014 di cui all'articolo 15, commi 2, 3, 5, 10 e 16, lettera a), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, e' differito al 31 dicembre 2014".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;44#art-15