Art. 9 · Copertura finanziaria ed entrata in vigore

Art. 9

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Copertura finanziaria ed entrata in vigore

In vigore dal 25 mar 2014
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 marzo 2014 NAPOLITANO Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Lupi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Mogherini, Ministro degli affari esteri Orlando, Ministro della giustizia Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;43#art-9