Art. 7 · Attuazione dell'articolo 1, paragrafo 9 della direttiva 2011/76/UE

Art. 7

7 / 9

Attuazione dell'articolo 1, paragrafo 9 della direttiva 2011/76/UE

In vigore dal 25 mar 2014
Attuazione dell', paragrafo 9 della direttiva 2011/76/UE 1. L'allegato III del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7, è così modificato: a) il primo capoverso è sostituito dal seguente: «Il presente allegato stabilisce i principi fondamentali per il calcolo dell'onere medio ponderato per l'infrastruttura in modo da rispecchiare l', comma 8. L'obbligo di correlare gli oneri per l'infrastruttura ai costi non pregiudica la libertà di scegliere, a norma del medesimo , comma 8, di non recuperare la totalità dei costi attraverso la riscossione degli oneri per l'infrastruttura o la libertà, a norma dell', commi 11 e 12, di differenziare gli importi di oneri per l'infrastruttura specifici dall'onere medio.»; b) al secondo capoverso la parola: «comunitaria» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione»; c) al punto 1, secondo trattino, le parole: «dell', comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dell', comma 8».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;43#art-7