Art. 6
6 / 9Attuazione dell'articolo 1, paragrafo 8, della direttiva 2011/76/UE
In vigore dal 25 mar 2014
Attuazione dell', paragrafo 8,
della direttiva 2011/76/UE
1. All' del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 16 ottobre 2014 e successivamente ogni quattro anni, trasmette alla Commissione europea una relazione concernente i pedaggi, compresi i pedaggi in concessione. Dalla relazione sono esclusi i sistemi di pedaggio già istituiti al 10 giugno 2008 che non includono oneri per i costi esterni, nella misura in cui tali sistemi ancora in vigore non abbiano subito modifiche sostanziali. La relazione deve contenere informazioni su:
a) l'onere medio ponderato per i costi esterni e gli importi specifici percepiti per ogni combinazione di classe di veicolo, tipo di strada e periodo;
b) la variazione degli oneri per l'infrastruttura in funzione del tipo di veicolo e del periodo;
c) l'onere per l'infrastruttura medio ponderato e i proventi totali percepiti mediante l'onere per l'infrastruttura;
d) i proventi totali percepiti mediante l'onere per i costi esterni;
e) le misure adottate a norma dell'articolo 4-bis.
1-ter. Contestualmente all'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1-bis, analoga relazione è trasmessa alle Commissioni parlamentari competenti per materia.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;43#art-6