Art. 6 · Attuazione dell'articolo 1, paragrafo 8, della direttiva 2011/76/UE

Art. 6

6 / 9

Attuazione dell'articolo 1, paragrafo 8, della direttiva 2011/76/UE

In vigore dal 25 mar 2014
Attuazione dell', paragrafo 8, della direttiva 2011/76/UE 1. All' del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 16 ottobre 2014 e successivamente ogni quattro anni, trasmette alla Commissione europea una relazione concernente i pedaggi, compresi i pedaggi in concessione. Dalla relazione sono esclusi i sistemi di pedaggio già istituiti al 10 giugno 2008 che non includono oneri per i costi esterni, nella misura in cui tali sistemi ancora in vigore non abbiano subito modifiche sostanziali. La relazione deve contenere informazioni su: a) l'onere medio ponderato per i costi esterni e gli importi specifici percepiti per ogni combinazione di classe di veicolo, tipo di strada e periodo; b) la variazione degli oneri per l'infrastruttura in funzione del tipo di veicolo e del periodo; c) l'onere per l'infrastruttura medio ponderato e i proventi totali percepiti mediante l'onere per l'infrastruttura; d) i proventi totali percepiti mediante l'onere per i costi esterni; e) le misure adottate a norma dell'articolo 4-bis. 1-ter. Contestualmente all'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1-bis, analoga relazione è trasmessa alle Commissioni parlamentari competenti per materia.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;43#art-6