Art. 4 · Attuazione dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2011/76/UE

Art. 4

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Attuazione dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2011/76/UE

In vigore dal 25 mar 2014
Attuazione dell', paragrafo 4, della direttiva 2011/76/UE 1. Dopo l' del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7, è inserito il seguente: «Art. 4-bis (Allocazione introiti derivanti da imposizione oneri (, paragrafo 4, della direttiva 2011/76/UE). - 1. Per garantire lo sviluppo della rete dei trasporti nel suo insieme, gli introiti derivanti dagli oneri per i costi esterni nonché dalla maggiorazione agli oneri per l'infrastruttura di cui all', commi 11 e 12, sono versati all'entrata del Bilancio dello Stato, per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sono utilizzati, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i profili di competenza, a beneficio del settore dei trasporti, al fine di ottimizzare l'intero sistema dei trasporti. In particolare, gli introiti derivanti dagli oneri per i costi esterni sono utilizzati prioritariamente per rendere i trasporti più sostenibili, mediante una o più delle misure seguenti: a) l'agevolazione di una tariffazione efficace; b) la riduzione alla fonte dell'inquinamento dovuto al trasporto stradale; c) l'attenuazione alla fonte degli effetti dell'inquinamento dovuto al trasporto stradale; d) il miglioramento delle prestazioni dei veicoli in materia di CO2 e di consumo di carburante; e) la creazione di infrastrutture alternative per gli utenti dei trasporti e l'espansione della capacità attuale; f) il sostegno alla rete transeuropea di trasporto; g) l'ottimizzazione della logistica; h) il miglioramento della sicurezza stradale; i) la messa a disposizione di parcheggi sicuri. 2. Almeno il 15 per cento dell'ammontare complessivo dei proventi derivanti dagli oneri per i costi esterni di cui al comma 1, nonché dagli oneri di infrastruttura previsti dalla normativa vigente in materia è destinato alle attività di cui alla lettera f) del medesimo comma 1.". 2. All', comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 2010 n. 7, le parole: "" sono sostituite dalle seguenti: "", ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora i decreti di cui al primo periodo riguardino l'attuazione di un sistema di pedaggio che prevede l'imposizione di un onere per costi esterni, i decreti medesimi sono adottati sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;43#art-4