Art. 1 · Attuazione dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2011/76/UE

Art. 1

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Attuazione dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2011/76/UE

In vigore dal 25 mar 2014
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013, ed in particolare l'Allegato B; Vista la direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture; Vista la direttiva 2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7, recante attuazione della direttiva 2006/38/CE, che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2013; Acquisito il parere della competente Commissione parlamentare della Camera dei deputati; Considerato che le competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica non si sono espresse nei termini prescritti; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2014; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Attuazione dell', paragrafo 1, della direttiva 2011/76/UE 1. All', comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) autostrada: strada appositamente progettata e costruita per il traffico motorizzato che non dà accesso alle proprietà adiacenti, la quale: 1) è dotata, salvo in punti particolari o a titolo temporaneo, di carreggiate distinte per i due sensi di marcia, separate mediante una banda non destinata alla circolazione oppure, in via eccezionale, mediante altri mezzi; 2) non presenta intersezioni a raso con alcuna altra strada, linea ferroviaria o sede tranviaria, pista ciclabile o cammino pedonale; 3) è espressamente classificata come autostrada;». 2. All', comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7, le lettere e) ed f) sono sostituite dalle seguenti: «e) pedaggio: il pagamento di una somma determinata per un autoveicolo sulla base della distanza percorsa su una certa infrastruttura e del tipo di veicolo, comprendente un onere per l'infrastruttura o un onere per i costi esterni ovvero entrambi; f) onere per l'infrastruttura: un onere riscosso per recuperare i costi di costruzione, manutenzione, esercizio e sviluppo dell'infrastruttura sostenuti;». 3. All', comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti: « f-bis) onere per i costi esterni: un onere riscosso per recuperare i costi sostenuti in relazione all'inquinamento atmosferico dovuto al traffico o all'inquinamento acustico dovuto al traffico; f-ter) costo dell'inquinamento atmosferico dovuto al traffico: il costo dei danni causati dal rilascio di particelle e di precursori dell'ozono, come l'ossido di azoto e i composti organici volatili, nel corso dell'utilizzo di un veicolo; f-quater) costo dell'inquinamento acustico dovuto al traffico: il costo dei danni causati dal rumore emesso dai veicoli o creato dalla loro interazione con il manto stradale; f-quinquies) onere medio ponderato per l'infrastruttura: le entrate totali generate da un onere per l'infrastruttura in un determinato periodo divise per i chilometri per autoveicolo percorsi su tratti stradali soggetti a questo onere nel periodo considerato; f-sexies ) onere medio ponderato per i costi esterni: le entrate totali generate da un onere per i costi esterni in un determinato periodo divise per i chilometri per autoveicolo percorsi su tratti stradali soggetti a questo onere nel periodo considerato.». 4. All', comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7, la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) autoveicolo: un veicolo a motore o un insieme di autoarticolati, adibito o usato per il trasporto su strada di merci e che abbia un peso totale a pieno carico autorizzato superiore a 3,5 tonnellate;».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;43#art-1