Art. 2 · Disposizioni finanziarie

Art. 2

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Disposizioni finanziarie

In vigore dal 23 apr 2014
1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;42#art-2