Art. 5 · Copertura finanziaria

Art. 5

5 / 5

Copertura finanziaria

In vigore dal 6 apr 2014
1. All'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 marzo 2014 NAPOLITANO Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Orlando, Ministro della giustizia Mogherini, Ministro degli affari esteri Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;39#art-5