Art. 17 · Relazioni e comunicazioni
Capo V

Art. 17

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Relazioni e comunicazioni

In vigore dal 5 apr 2014
1. Il Ministero della salute fornisce alla Commissione europea l'assistenza e tutte le informazioni disponibili per svolgere la valutazione e preparare le relazioni di cui all'articolo 20 della direttiva 2011/24/UE. 2. Il Ministero della salute, ai sensi del presente decreto, comunica alla Commissione europea: a) il nome e le coordinate del Punto di Contatto Nazionale, istituito ai sensi dell'; b) le decisioni di limitare i rimborsi per i motivi indicati all', comma 8; c) le categorie di assistenza sanitaria di cui all', comma 2, lettera a); d) i nominativi e le coordinate delle autorità o degli organismi nazionali responsabili della valutazione delle tecnologie sanitarie di cui all'. 3. Per la trasmissione dei dati e delle informazioni di cui al presente articolo si osservano, ove già definite, le modalità stabilite dalla Commissione europea.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;38#art-17