Art. 8 · Verifica della qualità dei dati comunicati o ricevuti
Capo II

Art. 8

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Verifica della qualità dei dati comunicati o ricevuti

In vigore dal 22 mar 2014
1. Qualora risulti che siano stati comunicati dalla Motorizzazione dati inesatti, il punto di contatto nazionale dell'altro Stato membro ne è informato quanto prima. 2. Se la Motorizzazione ha motivo di ritenere che i dati ricevuti siano inesatti ne da immediata comunicazione al punto di contatto nazionale dello Stato membro che li ha inviati.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;37#art-8