Art. 3 · Definizioni
Capo I

Art. 3

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Definizioni

In vigore dal 22 mar 2014
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) veicolo, ogni veicolo azionato da un motore, compresi i motocicli, destinato al trasporto su strada di persone o di merci; b) Stato membro dell'infrazione, lo Stato membro dell'Unione europea in cui l'infrazione è stata commessa; c) Stato membro d'immatricolazione, lo Stato membro dell'Unione europea in cui è immatricolato il veicolo con cui l'infrazione è stata commessa; d) eccesso di velocità, il superamento dei limiti di velocità in vigore nello Stato membro dell'infrazione per il tipo di strada ed il tipo di veicolo in questione; e) mancato uso della cintura di sicurezza, il mancato rispetto dell'obbligo di indossare la cintura di sicurezza o un dispositivo di ritenuta per bambini a norma sia della direttiva 91/671/CEE, e successive modificazioni, relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli sia della legislazione dello Stato membro dell'infrazione; f) mancato arresto davanti a un semaforo rosso, il transito con semaforo rosso o con qualsiasi altro segnale pertinente di arresto, come definito dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell'infrazione; g) guida in stato di ebbrezza, la guida in stato di alterazione dovuta all'alcol, come definita dalla legislazione dello Stato membro dell'infrazione; h) guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, la guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti o di altre sostanze con effetto analogo, come definita dalla legislazione dello Stato membro d'infrazione; i) mancato uso del casco protettivo, il mancato rispetto dell'obbligo di indossare il casco protettivo, come definito dalla legislazione dello Stato membro d'infrazione; l) circolazione su una corsia vietata, l'uso illecito di una corsia della strada, quale una corsia d'emergenza, una corsia preferenziale per il trasporto pubblico o una corsia provvisoriamente chiusa per motivi di congestione o di lavori stradali, come definito dalla legislazione dello Stato membro d'infrazione; m) uso indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida, l'uso indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida, come definito dalla legislazione dello Stato membro di infrazione; n) punto di contatto nazionale, l'autorità competente designata dagli Stati membri per lo scambio dei dati di immatricolazione dei veicoli; per l'Italia: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informatici e statistici - Direzione generale per la motorizzazione; o) consultazione automatizzata, la procedura di accesso «on line» per la consultazione delle banche dati di cui all'; p) intestatario del veicolo, la persona al cui nome è immatricolato il veicolo, come definita nella legislazione dello Stato membro di immatricolazione; q) interessato, la persona fisica cui si riferiscono i dati personali; r) destinatario, l'autorità di un altro Stato membro dell'Unione europea competente per l'accertamento delle infrazioni; s) indicatore di validità, contrassegno dei dati personali registrati senza l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro; t) Motorizzazione, la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informatici e statistici; u) organi accertatori, gli organi di cui all' del Codice della strada; v) ANV, l'Archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 226, comma 5, del Codice della strada.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;37#art-3