Art. 10 · Diritti dell'interessato
Capo II

Art. 10

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Diritti dell'interessato

In vigore dal 22 mar 2014
1. Rispetto al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del presente decreto all'interessato sono riconosciuti i diritti di informazione, di accesso, di rettifica, cancellazione e blocco, di risarcimento del danno e di ricorso giurisdizionale, ai sensi degli del Codice. 2. Oltre a quanto previsto al comma 1, l'interessato ha il diritto di ottenere: a) che sia aggiunto un indicatore di validità ai dati di cui l'interessato contesta l'esattezza e per i quali non è possibile stabilire se siano corretti o inesatti; b) che i dati non vengano cancellati ma solo conservati temporaneamente se vi sono fondati motivi di ritenere che la cancellazione possa compromettere un proprio legittimo interesse; i dati così conservati sono trattati ulteriormente solo per lo scopo che ha impedito la loro cancellazione. 3. I diritti di cui al comma 2 sono esercitati con le modalità di cui agli , commi 1 e 2, lettera h), e 145 del Codice. L'indicatore di validità aggiunto può essere tolto a richiesta o con il consenso dell'interessato o su provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali o dell'autorità giudiziaria, adottato ai sensi degli articoli 150 e 152 del Codice.
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