Art. 7 · Richieste di notifica amministrativa

Art. 7

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Richieste di notifica amministrativa

In vigore dal 1 apr 2014
1. Qualora si verifichino i presupposti di cui all'articolo 13, comma 4, della direttiva 2011/16/UE, su domanda dell'autorità richiedente dell'altro Stato membro, i servizi di collegamento, secondo le competenze previste dall', comma 2, del presente decreto, e in base alle norme di legge in vigore, notificano, anche avvalendosi delle proprie strutture territoriali, al destinatario tutti gli atti e le decisioni delle autorità amministrative prodotti dallo Stato membro in cui ha sede l'Autorità richiedente, concernenti l'applicazione nel suo territorio delle leggi nazionali degli Stati membri, relative alle imposte di cui al comma 3 dell' del presente decreto. 2. I servizi di collegamento informano tempestivamente l'autorità richiedente circa il seguito dato alla domanda di notifica e comunicano la data di notifica del documento al destinatario. 3. Il servizio di collegamento di cui all', comma 4, del presente decreto, per le notifiche pervenute dall'autorità richiedente dell'altro Stato membro si avvale degli agenti della riscossione del Gruppo Equitalia S.p.a., che eseguono l'attività di notifica secondo le disposizioni dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 4. Per le spese di notifica di cui al comma 3 si applicano le previsioni di cui all'articolo 17, comma 7-ter, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'attività degli agenti della riscossione è remunerata con un compenso, a carico dell'erario, pari a 12,81 euro per ciascuna notifica effettuata. Tale importo può essere aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Gli importi relativi a ciascun anno sono corrisposti entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di espletamento delle notifiche. Con provvedimento del Direttore generale delle finanze sono stabilite le modalità procedurali per l'affidamento all'agente della riscossione territorialmente competente dell'attività di notifica, nonché per la rendicontazione di tale attività da parte dello stesso agente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;29#art-7