Art. 5
5 / 14Scambio automatico obbligatorio di informazioni
In vigore dal 6 gen 2026
1. I servizi di collegamento, individuati ai sensi dell', comma 2, comunicano agli altri Stati membri, mediante scambio automatico, tutte le informazioni disponibili riguardanti i soggetti residenti in tali Stati membri, con riferimento alle specifiche categorie di reddito e di capitale di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011. A partire dal 1° gennaio 2024, ove disponibile, nella comunicazione delle informazioni di cui al primo periodo è indicato il numero di identificazione fiscale (NIF) rilasciato dallo Stato membro di residenza.
1.1. I servizi di collegamento comunicano ogni anno alla Commissione almeno due delle categorie di reddito e di capitale elencate all', paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 per le quali effettuano lo scambio automatico di informazioni con le Autorità competenti di ogni altro Stato membro. Anteriormente al 1° gennaio 2024 i servizi di collegamento comunicano alla Commissione almeno quattro delle categorie di cui al primo periodo per le quali effettuano lo scambio automatico di informazioni con le autorità competenti di ogni altro Stato membro per i periodi d'imposta a partire dal 1° gennaio 2025.
1.2. Anteriormente al 1° gennaio 2026, i servizi di collegamento comunicano alla Commissione almeno cinque delle categorie di reddito e di capitale elencate all', paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, per le quali effettuano lo scambio automatico di informazioni con le autorità competenti di ogni altro Stato membro. Le informazioni riguardano i periodi d'imposta a partire dal 1° gennaio 2026 o successivi.
1-bis. I servizi di collegamento di cui al comma 1 scambiano direttamente con gli altri Stati membri le informazioni relative ai ruling preventivi transfrontalieri e agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento di cui all', comma 1, lettere h-bis) e h-ter) nel rispetto dei termini e delle modalità indicati all'articolo 8-bis della direttiva 2011/16/UE.
1-ter. In conformità all', il servizio di collegamento può inviare e richiedere informazioni supplementari, compreso il testo integrale del ruling preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento.
1-quater. Il comma 1-bis non si applica qualora un ruling preventivo transfrontaliero riguardi esclusivamente la situazione fiscale di una o più persone fisiche, tranne nel caso in cui tale ruling preventivo transfrontaliero sia stato emanato, modificato o rinnovato dopo il 1° gennaio 2026 e laddove l'importo dell'operazione o della serie di operazioni del ruling preventivo transfrontaliero superi 1.500.000 euro o l'importo equivalente in altra valuta, ove tale importo sia indicato nel ruling. Ai fini del presente comma, indipendentemente dall'importo indicato nel ruling, se detto importo riguarda una serie di operazioni concernente beni, servizi o attività diversi, l'importo del ruling preventivo transfrontaliero comprende il valore totale sottostante. Qualora, invece, i medesimi beni, servizi o attività sono oggetto di più operazioni l'importo totale delle stesse non viene sommato. Lo scambio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri relativi a persone fisiche non include i ruling sulla tassazione alla fonte per quanto riguarda i redditi da lavoro dipendente, i compensi per dirigenti e le pensioni dei non residenti.
1-quinquies. Gli accordi preventivi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento conclusi con paesi terzi sono esclusi dall'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni nel caso in cui l'accordo fiscale internazionale, in virtù del quale è stato negoziato l'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, non ne consente la divulgazione a terzi. Tali accordi preventivi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento sono oggetto di scambio di informazioni ai sensi dell' della direttiva 2011/16/UE, qualora l'accordo fiscale internazionale, in virtù del quale è stato negoziato l'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, ne consente la divulgazione e l'autorità competente del Paese terzo autorizza la divulgazione delle informazioni. Nel caso in cui gli accordi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento sono esclusi dallo scambio automatico di informazioni a norma del primo periodo, sono scambiate, ai sensi dell'articolo 8-bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/16/UE, le informazioni di cui al paragrafo 6 del medesimo articolo alle quali si fa riferimento nella richiesta che ha portato all'emanazione di detto accordo bilaterale o multilaterale sui prezzi di trasferimento. 1-sexies. Le informazioni che devono essere comunicate ai sensi del comma 1-bis sono trasmesse al registro centrale di cui alla lettera h-quinquies) del comma 1 dell'.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 32 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017.
- Il D.Lgs. 10 dicembre 2025, n. 194, ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;29#art-5