Art. 10 bis · Violazione dei dati

Art. 10 bis

13 / 14

Violazione dei dati

In vigore dal 26 mar 2023
1. L'Agenzia delle entrate comunica senza ritardo e per iscritto alla Commissione europea ogni violazione dei dati nonché ogni provvedimento adottato per porvi rimedio. 2. L'Agenzia delle entrate, nel caso in cui si è verificata una violazione dei dati, considerata la natura degli stessi, indaga sulla stessa e, ove non è possibile limitarne immediatamente gli effetti in modo adeguato, richiede per iscritto alla Commissione europea la sospensione dell'accesso alla rete comune di comunicazione (CCN). 3. L'Agenzia delle entrate, nel caso in cui la violazione dei dati si è verificata presso l'autorità competente di un altro Stato membro o di più Stati membri, può sospendere con effetto immediato lo scambio di informazioni e darne comunicazione scritta alla Commissione europea nonché allo Stato o agli Stati membri interessati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;29#art-10-bis