Art. 10
10 / 14Utilizzo delle informazioni
In vigore dal 1 apr 2014
1. Le informazioni e i documenti scambiati ai sensi del presente decreto possono essere trasmessi ad un altro Stato membro o ad un Paese terzo nell'osservanza dei limiti ed alle condizioni di cui ai Capi IV, condizioni che disciplinano la cooperazione amministrativa, e VI, relazioni con i Paesi terzi, della direttiva 2011/16/UE.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;29#art-10