Art. 6 · Riesame e modifica dell'elenco delle sostanze con restrizioni di cui all'allegato II
Capo I

Art. 6

6 / 25

Riesame e modifica dell'elenco delle sostanze con restrizioni di cui all'allegato II

In vigore dal 30 mar 2014
Riesame e modifica dell'elenco delle sostanze con restrizioni di cui all'allegato II 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero dello sviluppo economico, propone alla Commissione europea di riesaminare e modificare l'elenco delle sostanze con restrizione di uso di cui all'allegato II. 2. Le proposte di riesame e di modifica dell'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso, o di un gruppo di sostanze simili, di cui all'allegato II contengono almeno le seguenti informazioni: a) una formulazione chiara e precisa della proposta di restrizione d'uso; b) i riferimenti e le prove scientifiche per la restrizione; c) le informazioni sull'impiego delle sostanze o del gruppo di sostanze simili nelle AEE; d) le informazioni sugli effetti nocivi e sull'esposizione, segnatamente nell'ambito di operazioni di gestione dei rifiuti di AEE; e) le informazioni sugli eventuali sostituti e su altre alternative, sulla loro disponibilità e affidabilità; f) il motivo per cui si ritiene che una restrizione a livello di Unione rappresenti la misura più adatta; g) una valutazione socio-economica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;27#art-6