Art. 5 · Adattamento degli allegati III e IV al progresso tecnico e scientifico
Capo I

Art. 5

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Adattamento degli allegati III e IV al progresso tecnico e scientifico

In vigore dal 23 giu 2020
1. Il fabbricante, il mandatario, l'importatore, il distributore, può presentare alla Commissione europea domanda di: a) inclusione nelle liste di esenzione degli allegati III e IV di materiali e componenti di AEE per applicazioni specifiche; b) rinnovo delle esenzioni di cui all'allegato III; c) rinnovo delle esenzioni di cui all'allegato IV; d) revoca delle esenzioni di cui agli allegati III e IV. 2. La domanda deve essere conforme al modello di cui all'allegato V, ovvero al diverso formato adottato dalla Commissione europea ai sensi dell', comma 8, della direttiva 2011/65/UE. 3. La domanda di rinnovo di un'esenzione è presentata al massimo diciotto mesi prima della scadenza dell'esenzione in vigore. L'esenzione in vigore resta valida finché la Commissione non adotta una decisione sulla domanda di rinnovo. 4. Qualora la domanda di rinnovo di un'esenzione sia rigettata o l'esenzione sia revocata, tale esenzione scade dopo un periodo minimo di dodici mesi e un periodo massimo di diciotto mesi a decorrere dalla data della decisione. 5. Ai sensi dell', comma 2, della direttiva 2011/65/UE: a) le misure adottate dalla Commissione, consistenti nella inclusione dei materiali e componenti delle AEE per applicazioni specifiche nelle liste degli allegati III e IV, hanno una validità massima di cinque anni per le categorie da 1 a 7, 10 e 11 dell'allegato I e una validità massima di sette anni per le categorie 8 e 9 dell'allegato I, con l'ulteriore precisazione che i periodi di validità devono essere decisi caso per caso e possono essere prorogati; b) per le esenzioni di cui all'allegato III della direttiva 2011/65/UE, vigente alla data del 21 luglio 2011, il periodo di validità massima, che può essere prorogato, è di cinque anni per le categorie da 1 a 7 e 10 dell'allegato I, a decorrere dal 21 luglio 2011, di sette anni per le categorie 8 e 9 dell'allegato I, a decorrere dalle date pertinenti di cui all', comma 3, e di cinque anni per la categoria 11 dell'allegato I, a decorrere dal 22 luglio 2019, salvo che non sia specificato un periodo più breve; c) per le esenzioni di cui all'allegato IV, il periodo di validità massima, che può essere prorogato, è di sette anni a decorrere dalle date pertinenti di cui all', comma 3, salvo che non sia specificato un periodo più breve.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;27#art-5