Art. 16 · Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE
Capo III

Art. 16

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Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE

In vigore dal 30 mar 2014
Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE 1. La marcatura CE è apposta sull'AEE finita o sulla targhetta segnaletica in modo visibile, leggibile e indelebile. Qualora la natura dell'AEE non lo consenta o non lo giustifichi, essa è apposta sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento. 2. La marcatura CE è apposta sull'AEE prima della sua immissione sul mercato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;27#art-16