Capo I
Art. 6
6 / 42Metodi di soppressione
In vigore dal 1 feb 2022
1. La soppressione degli animali avviene:
a) con modalità che arrecano il minimo dolore, sofferenza e distress possibile;
b) secondo i metodi di cui all'allegato IV;
c) da personale competente ai sensi dell';
d) negli stabilimenti di un allevatore, di un fornitore o di un utilizzatore. In caso di ricerche sul campo l'animale può essere soppresso dal personale di cui alla lettera c) al di fuori di uno stabilimento utilizzatore.
2. Il Ministero può concedere deroghe all'applicazione dei metodi di soppressione cui all'allegato IV del presente decreto in uno dei seguenti casi:
a) per consentire, in base a prove scientifiche, l'uso di un altro metodo considerato altrettanto umanitario;
b) se è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura ricorrendo a un metodo di soppressione descritto nell'allegato IV del presente decreto.
3. Il comma 1, ad eccezione delle prescrizioni di cui alla lettera a) del medesimo comma 1, non si applica qualora l'animale debba essere soppresso in situazioni di emergenza per motivi riconducibili al benessere animale, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica, alla salute animale o all'ambiente.
4. Quando permangono condizioni di sofferenza insostenibili, si procede immediatamente alla soppressione dell'animale con metodi umanitari sotto la responsabilità del medico veterinario designato di cui all'. È considerata sofferenza insostenibile quella che nella normale pratica veterinaria costituisce indicazione per l'eutanasia.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;26#art-6