Art. 36 · Misure per evitare duplicazioni di procedure
Capo V

Art. 36

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Misure per evitare duplicazioni di procedure

In vigore dal 29 mar 2014
1. Al fine di evitare duplicazioni di procedure, il Ministero accetta i dati provenienti da altri Stati membri ottenuti da procedure riconosciute dall'Unione europea, a meno che non siano necessarie ulteriori integrazioni a fini di tutela della salute pubblica, la sicurezza e l'ambiente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;26#art-36