Art. 35 · Documentazione
Capo IV

Art. 35

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Documentazione

In vigore dal 29 mar 2014
1. La documentazione pertinente, comprese l'autorizzazione del progetto e il risultato della valutazione retrospettiva del progetto, deve essere conservata per almeno tre anni dalla data di scadenza dell'autorizzazione del progetto e messa a disposizione del Ministero. 2. La documentazione di cui al comma 1 è comunque conservata sino al completamento della valutazione retrospettiva, ove prevista.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;26#art-35