Capo IV
Art. 33
33 / 42Procedura amministrativa semplificata
In vigore dal 29 mar 2014
1. Al di fuori dei casi di cui all', i progetti di ricerca necessari per soddisfare requisiti regolatori o che prevedono l'utilizzo di animali a fini di produzione o diagnostici con metodi prestabiliti nei quali sono presenti procedure classificate come «non risveglio», «lievi» o «moderate» e che non contemplano l'utilizzo di primati non umani, sono eseguibili qualora sia decorso il termine di cui all', comma 7, senza che il Ministero, cui è stata presentata l'istanza di cui all', comma 2, abbia comunicato al responsabile del progetto il provvedimento espresso di diniego.
2. Per i progetti di cui al comma 1 è previsto che:
a) l'istanza di cui all', comma 2, deve contenere le informazioni indicate all', comma 6, lettere a), b), c) e d);
b) si applica l', commi 4, 10, 11, 12;
c) non sono soggetti alla presentazione della sintesi non tecnica di cui all';
d) non sono soggetti alla valutazione retrospettiva di cui all'.
3. Le modifiche ai progetti di cui al comma 1 che possono avere un impatto negativo sul benessere animale sono preventivamente comunicate al Ministero con le modalità di cui all', comma 2 e sono soggette alla procedura di cui al presente articolo.
4. Ove ricorrono giustificati motivi di necessità, può essere presentata motivata domanda di rinnovo dell'autorizzazione con le modalità di cui all', comma 2. Il Ministero provvede secondo le modalità di cui al presente articolo.
5. Al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all' della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;26#art-33