Art. 32 · Valutazione retrospettiva
Capo IV

Art. 32

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Valutazione retrospettiva

In vigore dal 29 mar 2014
1. Il Ministero effettua la valutazione retrospettiva del progetto, se prevista dall'autorizzazione di cui all', richiedendo, ove ritenuto necessario, una valutazione tecnico-scientifica agli enti di cui all', comma 3. 2. La valutazione retrospettiva viene effettuata sulla base della documentazione presentata dal responsabile di cui all', comma 1, lettera g), e verte sui seguenti aspetti: a) il raggiungimento degli obiettivi del progetto; b) le specie e il numero di animali utilizzati, il danno inflitto e la gravità delle procedure impiegate; c) gli elementi che possono contribuire a potenziare l'applicazione dei requisiti di sostituzione, riduzione e perfezionamento. 3. Per i progetti che fanno uso di primati non umani ed i progetti che comportano procedure classificate come «gravi» il Ministero effettua sempre la valutazione retrospettiva. 4. Al di fuori dei casi di cui al comma 3, il Ministero può esentare dalla valutazione retrospettiva i progetti che prevedono procedure classificate come «lievi» o «non risveglio».
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