Art. 27 · Registri degli animali
Capo IV

Art. 27

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Registri degli animali

In vigore dal 29 mar 2014
1. Ciascun allevatore, fornitore o utilizzatore tiene presso ogni stabilimento un registro non modificabile, di tipo informatico o cartaceo, approvato dall'autorità competente. 2. Il registro di cui al comma 1 contiene, ai fini della tracciabilità degli animali, le seguenti informazioni: a) il codice del lotto o codici di identificazione individuale, le specie e il numero di animali allevati, acquisiti, forniti, utilizzati in procedure, rimessi in libertà o reinseriti; b) la provenienza degli animali, specificando altresì se sono allevati per essere usati nelle procedure; c) la persona (fisica o giuridica) o le persone da cui gli animali sono acquisiti; d) le date in cui gli animali sono acquisiti, forniti, liberati o reinseriti; e) il nome e l'indirizzo del destinatario degli animali; f) la data, le specie e il numero di animali deceduti o soppressi in ciascuno stabilimento, specificando per gli animali deceduti la causa della morte, se nota; g) nel caso degli utilizzatori, le date di inizio e di termine delle procedure e i progetti nei quali gli animali sono usati. 3. Il registro di cui al comma 1, aggiornato a cadenza settimanale, è messo a disposizione dell'autorità competente ed è tenuto per un minimo di cinque anni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;26#art-27