Capo IV
Art. 21
21 / 42Sospensione e revoca dell'autorizzazione
In vigore dal 29 mar 2014
1. Le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione di cui all', qualora nel corso delle attività ispettive di cui all' rilevano il venir meno dei requisiti stabiliti per il rilascio della stessa, prescrivono misure correttive da attuare entro un termine definito ovvero dispongono la sospensione fino a tre mesi dell'attività ovvero, nei casi più gravi, la revoca dell'autorizzazione.
2. La sospensione o la revoca dell'autorizzazione non determinano conseguenze negative sul benessere degli animali alloggiati nello stabilimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;26#art-21