Capo I
Art. 2
2 / 42Fattispecie escluse dalla disciplina
In vigore dal 29 mar 2014
1. Il presente decreto non si applica:
a) alle pratiche utilizzate in aziende agricole a scopi non sperimentali;
b) alle pratiche cliniche veterinarie a scopi non sperimentali;
c) alle sperimentazioni cliniche veterinarie necessarie per autorizzare l'immissione in commercio di un medicinale veterinario;
d) alle pratiche utilizzate ai fini riconosciuti di allevamento;
e) alle pratiche utilizzate principalmente per l'identificazione di un animale;
f) alle pratiche non suscettibili di causare dolore, sofferenza, distress o danno prolungato equivalente o superiore a quello provocato dall'inserimento di un ago secondo le buone prassi veterinarie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;26#art-2