Art. 18 · Condivisione di organi e tessuti
Capo III

Art. 18

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Condivisione di organi e tessuti

In vigore dal 29 mar 2014
1. Al fine di ridurre il numero degli animali impiegati nelle procedure, il Ministero promuove la definizione di programmi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per la condivisione, tra gli utilizzatori interessati, di organi e tessuti di animali soppressi ai fini sperimentali.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;26#art-18