Capo III
Art. 13
13 / 42Scelta dei metodi
In vigore dal 29 mar 2014
1. Non sono autorizzabili le procedure che prevedono l'impiego di animali vivi per le quali esistono altri metodi o strategie di sperimentazione, riconosciute dalla legislazione dell'Unione europea, ovvero prevedono metodi vietati dalla normativa vigente nazionale.
2. Qualora il ricorso all'impiego di animali è inevitabile sono seguite, a parità di risultati, le procedure che:
a) richiedono il minor numero di animali;
b) utilizzano animali con la minore capacità di provare dolore, sofferenza, distress o danno prolungato;
c) sono in grado di minimizzare dolore, sofferenza, distress o danno prolungato;
d) offrono le maggiori probabilità di risultati soddisfacenti;
e) hanno il più favorevole rapporto tra danno e beneficio.
3. Nelle procedure di cui al comma 2, va evitata la morte come punto finale, preferendo punti finali più precoci e umanitari.
Qualora la morte come punto finale è inevitabile, la procedura soddisfa le seguenti condizioni:
a) comportare la morte del minor numero possibile di animali;
b) ridurre al minimo la durata e l'intensità della sofferenza dell'animale, garantendo per quanto possibile una morte senza dolore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;26#art-13