Art. 4 · Minori non accompagnati vittime di tratta

Art. 4

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Minori non accompagnati vittime di tratta

In vigore dal 16 lug 2026
1. I minori non accompagnati vittime di tratta devono essere adeguatamente informati sui loro diritti, incluso l'eventuale accesso alla procedura di determinazione della protezione internazionale. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i meccanismi attraverso i quali, nei casi in cui sussistano fondati dubbi sulla minore età della vittima e l'età non sia accertabile da documenti identificativi, nel rispetto del superiore interesse del minore, si procede alla determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta anche attraverso una procedura multidisciplinare di determinazione dell'età, condotta da personale specializzato e secondo procedure appropriate che tengano conto anche delle specificità relative all'origine etnica e culturale del minore, nonché, se del caso, all'identificazione dei minori mediante il coinvolgimento delle autorità diplomatiche. Nelle more della determinazione dell'età e dell'identificazione, al fine dell'accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione, la vittima di tratta è considerata minore. Per la medesima finalità la minore età dello straniero è, altresì, presunta nel caso in cui la procedura multidisciplinare svolta non consenta di stabilire con certezza l'età dello stesso. 2-bis. All'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Quando la vittima dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale è persona straniera resta salva l'applicabilità dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Particolare tutela è garantita nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, che non possono essere collocati in strutture destinate agli adulti, cui è altresì garantita l'assistenza fornita dai servizi istituiti dagli enti locali in coordinamento con gli enti che realizzano il programma unico di cui all'articolo 18, comma 3-bis, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, con la predisposizione di un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale e con la previsione di progetti individualizzati di integrazione nonché soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età.

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