Art. 3
3 / 11Modifica al codice di procedura penale
In vigore dal 28 mar 2014
Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, è apportata la seguente modifica:
all'articolo 398, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente comma:
«5-ter. Il giudice, su richiesta di parte, applica le disposizioni di cui al comma 5-bis quando fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano maggiorenni in condizione di particolare vulnerabilità, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;24#art-3