Art. 10 · Disposizioni di rinvio

Art. 10

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Disposizioni di rinvio

In vigore dal 16 lug 2026
1. Le Autorità che si occupano di tutela e assistenza delle vittime di tratta e quelle che hanno competenza in materia di protezione internazionale individuano misure di coordinamento tra le attività istituzionali di rispettiva competenza, anche al fine di determinare meccanismi di rinvio, qualora necessari, tra i due sistemi di tutela. Le procedure di identificazione e referral, previste dal Meccanismo Nazionale di Referral di cui all'articolo 13, comma 2-quater, della legge 11 agosto 2003, n. 228, si applicano anche nell'ambito dell'accoglienza delle persone richiedenti o titolari di protezione internazionale e nel corso della procedura di riconoscimento della protezione internazionale di cui al regolamento (UE) 2024/1348, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, ivi compresa la fase giurisdizionale. 1-bis. Al fine di garantire la tempestiva individuazione delle vittime di tratta e grave sfruttamento tra i cittadini di Paesi terzi e apolidi, gli enti che realizzano il programma unico di cui all'articolo 18, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, sono coinvolti sin dalle prime fasi del loro accesso al territorio. 2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 18, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, allo straniero sono fornite adeguate informazioni, in una lingua a lui comprensibile, in ordine al diritto al periodo di recupero e riflessione, al diritto di chiedere il permesso di soggiorno di cui allo stesso articolo 18, ove ne ricorrano i presupposti, nonché informazioni sulla possibilità di ottenere la protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. 3. All'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. La Commissione territoriale trasmette, altresì, gli atti al Questore per le valutazioni di competenza se nel corso dell'istruttoria sono emersi fondati motivi per ritenere che il richiedente è stato vittima dei delitti di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale.».

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;24#art-10