Art. 5
5 / 6Misure transitorie sui contratti di trasferimento o cessione dei diritti sul fonogramma
In vigore dal 26 mar 2014
Misure transitorie sui contratti di trasferimento
o cessione dei diritti sul fonogramma
1. Salvo che il contratto disponga diversamente, un contratto di trasferimento o cessione dei diritti sul fonogramma, concluso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, continua a produrre i suoi effetti oltre la data alla quale, in base alla normativa vigente alla data del 31 ottobre 2013, l'artista, interprete o esecutore non sarebbe più protetto.
2. I contratti di trasferimento o cessione che autorizzano un artista, interprete o esecutore, a ricevere pagamenti ricorrenti e che sono stati conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere rinegoziati dalle Parti a vantaggio dell'artista, interprete o esecutore, dopo il cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, dopo il cinquantesimo anno dalla sua lecita comunicazione al pubblico. Se la rinegoziazione non raggiunge il buon fine, può promuoversi la procedura di conciliazione di cui all'articolo 194-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-02-21;22#art-5