Art. 3 · Modifica dell'articolo 85 della legge 22 aprile 1941, n. 633

Art. 3

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Modifica dell'articolo 85 della legge 22 aprile 1941, n. 633

In vigore dal 26 mar 2014
Modifica dell'articolo 85 della legge 22 aprile 1941, n. 633 1. L'articolo 85 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: «Art. 85. - I diritti di cui al presente capo durano cinquanta anni a partire dalla esecuzione, rappresentazione o recitazione. Tuttavia: a) se una fissazione dell'esecuzione, rappresentazione o recitazione, con un mezzo diverso dal fonogramma, è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante tale termine, i diritti durano cinquanta anni a partire dalla prima pubblicazione, o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico; b) se una fissazione dell'esecuzione in un fonogramma è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti durano settanta anni dalla data della prima pubblicazione o, se anteriore, da quella della prima comunicazione al pubblico.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-02-21;22#art-3