Art. 6 · Modifiche all'articolo 7 {Norme transitorie} del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151

Art. 6

6 / 9

Modifiche all'articolo 7 {Norme transitorie} del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151

In vigore dal 11 mar 2014
Modifiche all' «Norme transitorie» del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151 1. All' del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. I prodotti di cui all', comma 1, e i relativi imballaggi, immessi sul mercato o etichettati conformemente alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono continuare ad essere commercializzati fino al 28 aprile 2015. 2. L'indicazione "Dal 28 aprile 2015 i succhi di frutta non possono contenere zuccheri aggiunti" può apparire sull'etichetta nello stesso campo visivo della denominazione dei prodotti di cui all'allegato I, parte I, punti da 1 a 4, fino al 28 ottobre 2016.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-02-19;20#art-6