Art. 2
2 / 2Disposizioni finanziarie
In vigore dal 25 mar 2014
1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nell' non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 febbraio 2014
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei ministri
Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei
Lorenzin, Ministro della salute
Bonino, Ministro degli affari esteri
Cancellieri, Ministro della giustizia
Saccomanni, Ministro dell'economia e delle finanze
Giovannini, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Delrio, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-02-19;19#art-2