Capo I›Sez. I
Art. 8
8 / 14Disposizioni transitorie
In vigore dal 28 feb 2014
1. All' del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. La soppressione delle sezioni distaccate di tribunale non determina effetti sulla competenza per i procedimenti civili e penali pendenti alla data di efficacia di cui all', comma 2, i quali si considerano pendenti e di competenza del tribunale che costituisce sede principale. I procedimenti penali si considerano pendenti dal momento in cui la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero.
2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica anche nei casi di nuova definizione, mediante attribuzione di porzioni di territorio, dell'assetto territoriale dei circondari dei tribunali diversi da quelli di cui all', oltre che per i procedimenti relativi a misure di prevenzione per i quali, alla data di cui all', comma 2, è stata formulata la proposta al tribunale.
2-quater. La nuova definizione, mediante attribuzione di porzioni di territorio, dell'assetto territoriale degli uffici di sorveglianza non determina effetti sulla competenza per i procedimenti pendenti innanzi ai medesimi uffici alla data di efficacia di cui all', comma 2. I procedimenti di cui al primo periodo si considerano pendenti dal momento della ricezione dell'istanza, della richiesta, della proposta o del reclamo ovvero dal momento in cui hanno avuto inizio d'ufficio.
2-quinquies. L'istituzione del tribunale di Napoli nord non determina effetti sulla competenza dei tribunali di Napoli e di Santa Maria Capua Vetere per i procedimenti penali pendenti a norma del comma 2-bis alla data di cui all', comma 2, oltre che per i procedimenti relativi a misure di prevenzione per i quali, alla stessa data, è stata formulata la proposta al tribunale.
2-sexies. L'istituzione del tribunale di Napoli nord non determina effetti sulla competenza dell'ufficio di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere per i procedimenti pendenti a norma del comma 2-quater alla data di cui all', comma 2.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-02-19;14#art-8