Art. 9
9 / 16Disposizioni transitorie in materia di reclutamento dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, e dell'Aeronautica militare
In vigore dal 26 feb 2014
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2197:
1) al comma 1, alinea, le parole «fino al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell', comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;
2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera b), nel limite della riserva di posti ivi stabilita, a partire dal 2017, in presenza di specifiche esigenze funzionali delle Forze armate, al fine di sopperire alle eventuali carenze organiche dei ruoli dei marescialli e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con decreto del Ministro della difesa possono essere stabiliti:
a) limiti di età non superiori a 45 anni per la partecipazione alle procedure concorsuali;
b) riserve di posti a favore di particolari categorie di personale militare in servizio permanente, con selezione tramite concorso per titoli ed esami;
c) permanenza minima nel ruolo di provenienza, sino ad un massimo di 5 anni;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado, quale titolo di studio richiesto a tutti i partecipanti;
e) durata dei corsi per l'immissione in ruolo.
2-ter. A partire dall'anno 2020 e sino all'anno 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell', comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in presenza di specifiche esigenze funzionali delle Forze armate, al fine di sopperire alle carenze organiche dei ruoli dei marescialli e comunque in misura non superiore al 50 per cento delle vacanze complessive, oltre alle procedure concorsuali avviate ai sensi del comma 1 e nei limiti delle riserve di posti previste per il personale di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 nonché delle risorse finanziarie disponibili, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa, possono essere banditi concorsi per titoli ed esami riservati ai sergenti con i seguenti requisiti:
a) anzianità nel ruolo di almeno 10 anni;
b) possesso o conseguimento, entro l'anno scolastico in cui viene emesso il bando, di diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
c) età non superiore a 48 anni.
2-quater. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui al presente articolo, comprese la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto.»;
3) al comma 3, le parole «sino al 2015» sono sostituite dalle seguenti: «durante il periodo transitorio di cui al comma 1»;
b) l'articolo 2198 è sostituito dal seguente:
«Art. 2198 (Regime transitorio del reclutamento dei sergenti). - 1.
Sino all'anno 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell', comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in deroga agli articoli 690 e 691, il reclutamento nel ruolo dei sergenti avviene mediante concorso interno per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore a mesi tre, riservato ai volontari in servizio permanente che hanno maturato la permanenza minima nel ruolo di provenienza, stabilita con decreto del Ministro della difesa in misura non superiore a cinque anni.
2. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell', comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in presenza di specifiche esigenze funzionali delle Forze armate, al fine di sopperire alle eventuali carenze organiche dei ruoli, in aggiunta ai concorsi di cui al comma 1 e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, previa autorizzazione del Capo di Stato maggiore della difesa, possono essere banditi concorsi interni per titoli riservati ai volontari in servizio permanente.
3. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui al presente articolo, comprese la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-01-28;8#art-9