Art. 7 · Revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico, avanzamento e formazione degli ufficiali delle Forze armate

Art. 7

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Revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico, avanzamento e formazione degli ufficiali delle Forze armate

In vigore dal 26 feb 2014
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 118, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Per gli ufficiali appartenenti ai corpi di cui al comma 1 possono essere utilizzate le seguenti denominazioni: per il Corpo di stato maggiore, ufficiali di vascello; per il Corpo del genio navale, ufficiali G.N.; per il Corpo delle armi navali, ufficiali A.N.; per il Corpo sanitario militare marittimo, ufficiali di sanità; per il Corpo di commissariato militare marittimo, ufficiali commissari; per il Corpo delle capitanerie di porto, ufficiali C.P.; per il Corpo degli equipaggi militari marittimi, ufficiali C.S.»; b) all'articolo 647, comma 1: 1) all'alinea, dopo le parole «capitanerie di porto», sono inserite le seguenti: «e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la parte di cui alla lettera a) del presente comma»; 2) alla lettera a), dopo le parole «ulteriori requisiti», sono inserite le seguenti: «, fermo restando che, per il reclutamento nei Corpi sanitari tramite i corsi normali delle accademie, i concorrenti devono sostenere una specifica prova di selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di concorso per l'accesso nelle accademie, acquisiscono titolo all'ammissione ai corsi di laurea magistrale nei limiti numerici programmati a livello nazionale, che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa»; c) all'articolo 654, comma 1, le cifre «11/10» sono sostituite dalle seguenti: «7/5»; d) all'articolo 655: 1) al comma 1, lettera a), numero 1), le parole «in possesso del» sono sostituite dalle seguenti: «in possesso di un titolo di studio non inferiore al»; 2) dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. Gli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare sono tratti anche dagli ufficiali dei rispettivi ruoli normali ai sensi degli articoli 726, 728, 729, 732, 833, comma 1-ter, 1100 e 1137-bis.»; e) all'articolo 658: 1) alla rubrica, le parole «dei Corpi sanitari» sono soppresse; 2) al comma 1: 2.1) le parole «del Corpo sanitario» sono soppresse; 2.2) la parola «richiesti» è sostituita dalle seguenti: «previsti ai sensi dell'articolo 647, comma 1»; f) l'articolo 667 è sostituito dal seguente: «Art. 667 (Concorsi straordinari). - 1. Possono essere banditi concorsi per titoli per il reclutamento di capitani e gradi corrispondenti in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito italiano, nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore della Marina, nel ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto e nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica e nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri. 2. Ai concorsi di cui al comma 1, nei limiti delle vacanze in organico, possono partecipare, gli ufficiali di complemento di cui all'articolo 676, che siano in possesso dei requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente e che abbiano compiuto, alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda, almeno undici anni di servizio, decorrenti dalla data di inizio della ferma. 3. All'atto del transito nei ruoli speciali, ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1 è applicata una detrazione di anzianità di due anni senza effetto sul trattamento economico percepito. Effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi sono iscritti in ruolo, con l'anzianità di grado rideterminata e, a parità di anzianità, secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianità di grado, ovvero dopo l'ufficiale del ruolo speciale avente uguale o maggiore anzianità di servizio. 4. Nei confronti degli ufficiali transitati nei ruoli speciali con i concorsi di cui al comma 1 non hanno effetto le ricostruzioni di carriera operate a favore degli ufficiali dei ruoli a esaurimento in servizio permanente. 5. I concorsi sono espletati secondo le modalità di cui di cui agli articoli 668 e 669. Nella graduatoria di merito è attribuito un punto per ogni anno di servizio prestato senza demerito nella ferma contratta all'atto dell'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo o ai corsi per navigatori militari.»; g) l'articolo 671 è abrogato; h) all'articolo 676: 1) alla rubrica, le parole « nell'Aeronautica militare» sono soppresse; 2) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli ufficiali piloti e navigatori di complemento dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri sono reclutati mediante corsi di pilotaggio aereo o corsi per navigatori militari, previa sottoscrizione di una ferma di anni dodici.»; 3) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Fermo restando il numero massimo degli ufficiali piloti e navigatori di complemento determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, in relazione ai risultati conseguiti nei reclutamenti pianificati negli anni precedenti, su richiesta della Forza armata interessata possono essere ammessi ai corsi di pilotaggio aereo o ai corsi per navigatori militari i giovani che non abbiano superato il venticinquesimo anno di età alla data di emanazione del bando di concorso.»; i) l'articolo 677 è abrogato; l) all'articolo 725: 1) al comma 1, dopo le parole «Per i sottotenenti», sono inserite le seguenti: «e tenenti»; 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 relative alla determinazione dell'anzianità si applicano anche agli ufficiali dei ruoli normali del Corpo degli ingegneri e del Corpo sanitario.»; 3) al comma 2: 3.1) al primo periodo, le parole «I sottotenenti che non superino per una sola volta uno dei due anni» sono sostituite dalle seguenti: «Gli ufficiali di cui al comma 1 che non superino per una sola volta uno degli anni»; 3.2) al secondo periodo, le parole «I sottotenenti» sono sostituite dalle seguenti: «Gli ufficiali di cui al comma 1»; m) all'articolo 726: 1) al comma 1, dopo le parole «i sottotenenti», sono inserite le seguenti: «e i tenenti»; 2) al comma 3, dopo le parole «Forza armata», sono inserite le seguenti: «, nonché una detrazione di anzianità nel ruolo pari alla proroga concessa»; n) all'articolo 729: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli ufficiali subalterni dei ruoli normali devono conseguire il diploma di laurea prescritto e completare il periodo formativo secondo le modalità ed entro il periodo definiti dall'ordinamento di Forza armata.»; 2) al comma 4, dopo le parole «dall'articolo 660», sono inserite le seguenti: «e dall'articolo 1137-bis»; o) all'articolo 734: 1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e corso di perfezionamento»; 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri completano il ciclo formativo frequentando un corso di perfezionamento della durata di un anno, regolato dall'ordinamento della Scuola ufficiali carabinieri, al termine del quale l'anzianità relativa è rideterminata con decreto ministeriale, sulla base della graduatoria stabilita secondo le modalità previste dal regolamento.»; 3) al comma 2, secondo periodo, le parole «I sottotenenti che superano il corso di applicazione» sono sostituite dalle seguenti: «Gli ufficiali che superano il corso di applicazione o il corso di perfezionamento»; p) all'articolo 735: 1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di perfezionamento»; 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. I tenenti del ruolo normale che non superano il corso di perfezionamento per essi prescritto non sono ammessi a ripeterlo e nella rideterminazione dell'anzianità, di cui all'articolo 734, comma 1-bis, sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado avente la stessa anzianità.»; q) all'articolo 743: 1) al comma 1, le parole «con il grado» sono sostituite dalle seguenti: «con la qualifica»; 2) al comma 3, le parole «sono reintegrati nel grado» sono sostituite dalle seguenti: «sono reintegrati nel ruolo di provenienza con il grado»; 3) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Nel caso di ammissione ai corsi di pilotaggio aereo o ai corsi per navigatore militare, al personale reclutato ai sensi dell'articolo 676, proveniente senza soluzione di continuità dai ruoli del complemento, dal ruolo dei marescialli, dal ruolo dei sergenti ovvero dai volontari di truppa, si applica l'articolo 1780.»; r) all'articolo 755, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il corso d'istituto per gli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri è svolto presso la Scuola ufficiali carabinieri dai maggiori e tenenti colonnelli del ruolo normale.»; s) all'articolo 831: 1) al comma 6-bis: 1.1) al primo periodo, le parole «e della relativa abilitazione» sono sostituite dalle seguenti: «o odontoiatria e protesi dentaria e delle relative abilitazioni»; 1.2) il secondo periodo è soppresso; 2) dopo il comma 6-bis, sono inseriti i seguenti: «6-ter. Nei concorsi di cui al comma 6-bis, nel trasferimento da ruolo a ruolo si conserva l'anzianità di grado posseduta prima del trasferimento. L'ordine di precedenza è determinato: a) a parità di anzianità di grado, dall'età; b) a parità di età, si raffrontano le anzianità nei gradi inferiori, fino a quello in cui non si riscontra parità; c) a parità anche delle anzianità nei gradi inferiori, è considerato più anziano chi ha maggiore servizio effettivo. 6-quater. I militari che transitano in un ruolo nel quale erano stati già inquadrati in passato non possono assumere un'anzianità che comporti un ordine di precedenza nel nuovo ruolo più favorevole rispetto a quello che avrebbero maturato se fossero rimasti continuativamente in detto ruolo; il rispetto di tale ordine di precedenza è assicurato anche attraverso una corrispondente detrazione dell'anzianità di grado.» t) all'articolo 833, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-ter. Gli ufficiali, limitatamente ai gradi di capitano di corvetta e capitano di fregata, appartenenti al ruolo normale del Corpo di stato maggiore della Marina militare possono transitare, a domanda, nel corrispondente ruolo speciale nel numero e con le modalità stabiliti con decreto ministeriale. Gli ufficiali che hanno ottenuto il trasferimento nel ruolo speciale non possono chiedere di ritransitare nel ruolo normale. Si applicano i commi 2, 3, 4 e 6.»; u) all'articolo 835, al comma 3, le parole «previo superamento del corso d'istituto,» e le parole «Coloro che non superino il corso permangono nel ruolo speciale.» sono soppresse; v) all'articolo 906, comma 1, il secondo periodo, comprese le lettere a) e b), è sostituito dal seguente: «Se si determinano eccedenze in più ruoli di una Forza armata non totalmente riassorbibili, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri l'ufficiale dei predetti ruoli anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale meno anziano nel grado.»; z) all'articolo 907, comma 1, dopo le parole «dell'Arma dei carabinieri» sono inserite le seguenti: «, salvo un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unità internazionali ai sensi degli articoli 35, 36 e 1808, individuato con decreto annuale del Ministro della difesa,»; aa) all'articolo 908, comma 1, le parole «l'articolo 906 si applica» sono sostituite dalle seguenti: «gli articoli 906 e 907 si applicano»; bb) dopo l'articolo 988, è inserito il seguente: «Art. 988-bis (Richiami in servizio dalla riserva di complemento). - 1. L'Ufficiale nella riserva di complemento, previo consenso dell'interessato, può essere richiamato in servizio per le esigenze connesse con le missioni all'estero ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero, secondo le modalità di cui all'articolo 987, purchè non abbia superato il 56° anno di età, se ufficiale superiore, e il 52° anno di età, se ufficiale inferiore.»; cc) all'articolo 1038, comma 1, le lettere b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti: «b) dagli ammiragli di squadra che sono o sono stati preposti al comando in capo di forze navali al comando scuole della Marina militare o al comando logistico della Marina militare; c) dall'ammiraglio di squadra più anziano in ruolo, non compreso tra gli ammiragli di cui alle lettere a) e b); d) dal Sottocapo di stato maggiore della Marina, qualora ammiraglio di squadra non compreso tra gli ammiragli di cui alle lettere b) e c); e) dall'ufficiale ammiraglio non appartenente al corpo di stato maggiore più elevato in grado, o più anziano degli altri corpi della Marina, se la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo corpo.»; dd) all'articolo 1043, comma 1: 1) alla lettera b), dopo le parole «di vascello», sono inserite le seguenti: «del Corpo di stato maggiore»; 2) alla lettera c), dopo le parole «di vascello», sono inserite le seguenti: «degli altri corpi della Marina»; ee) all'articolo 1053, i commi 2 e 3 sono abrogati; ff) all'articolo 1067: 1) al comma 1: 1.1) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) per l'avanzamento a scelta, gli ufficiali idonei, nell'ordine della graduatoria di merito, compresi nel numero di posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1072-bis»; 1.2) la lettera c) è soppressa; 2) il comma 2 è abrogato; gg) all'articolo 1071, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Nell'avanzamento a scelta al grado di maggiore e gradi corrispondenti di tutti i ruoli normali e speciali delle Armi e dei Corpi dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare il numero annuale di promozioni è fissato in tante unità quanti sono i capitani e gradi corrispondenti inseriti nell'aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.»; hh) dopo l'articolo 1072, è inserito il seguente: «Art. 1072-bis (Promozione dei tenenti colonnelli dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri). - 1. In relazione all'andamento dei ruoli, fermo restando il numero di promozioni di cui alle tabelle 1, 2, 3 e 4, allegate al presente codice, per l'avanzamento a scelta al grado di colonnello e gradi corrispondenti, il numero delle promozioni da attribuire ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti con almeno tredici anni di anzianità nel grado è determinato annualmente con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il Corpo delle capitanerie di Porto, su proposta dei Capi di stato maggiore di Forza armata ovvero dei Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto, in misura non superiore a: a) cinque per i ruoli normali delle Armi varie dell'Esercito, del Corpo di stato maggiore della Marina, dei naviganti dell'Arma aeronautica e dell'Arma dei carabinieri; b) tre per i ruoli normali del Corpo delle capitanerie di porto e delle armi dell'Aeronautica militare; c) due per i ruoli normali del Corpo sanitario dell'Esercito, del Corpo del genio navale e del Corpo del genio aeronautico; d) uno per i restanti ruoli normali e speciali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. 2. Se le promozioni previste nell'anno sono pari o inferiori all'unità, il decreto di cui al comma 1 può essere adottato solo in casi eccezionali, opportunamente motivati.»; ii) all'articolo 1076, comma 1: 1) dopo le parole «del decesso», sono inserite le seguenti: «ovvero dal giorno precedente alla data di rinuncia al transito nell'impiego civile, di cui all'articolo 923, comma 1, lettera m-bis)»; 2) le parole «nel secondo caso», sono sostituite dalle seguenti: «nei restanti casi»; ll) all'articolo 1082, comma 3, dopo le parole «causa di servizio», sono inserite le seguenti: «ovvero in caso di rinuncia al transito nell'impiego civile, di cui all'articolo 923, comma 1, lettera m-bis), se l'infermità che ha determinato la permanente non idoneità risulta dipendente da causa di servizio»; mm) all'articolo 1096, comma 6, le parole «del Ministro della difesa», sono sostituite dalle seguenti: «adottato dal Ministro della difesa su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sentito il Capo di stato maggiore di Forza armata, e, per l'Arma dei carabinieri, su proposta del Comandante generale, inoltrata tramite il Capo di stato maggiore della difesa»; nn) dopo l'articolo 1137, è inserito il seguente: «Art. 1137-bis (Mancato conseguimento del diploma di laurea). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale del Corpo di stato maggiore che non conseguono il titolo di studio previsto dagli ordinamenti di Forza armata entro l'anno di inserimento nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di capitano di corvetta transitano d'autorità, anche in soprannumero per il solo anno del transito, nel corrispondente ruolo speciale, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di formazione della predetta aliquota di valutazione, mantenendo l'anzianità di grado posseduta, e sono iscritti in ruolo prima dei pari grado aventi la stessa anzianità di grado.»; oo) all'articolo 1243, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) se tenenti, cinque anni di anzianità nel grado;»; pp) all'articolo 1268, comma 1, lettera a), le parole «medico-legale», sono sostituite dalle seguenti: «di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare».
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